Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5455 del 1 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che il rispetto della distanza di cui all'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti. È legittima, pertanto, la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente.

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