(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione delle norme regolamentari sulle distanze legali, un gazebo in legno realizzato su una preesistente terrazza non costituisce nuova costruzione edilizia ai sensi dell'art. 873 c.c. e del D.P.R. n. 380/2001, se risulta rimuovibile, con una mera funzione di arredo temporanea e non determina la creazione di nuova cubatura.