(massima n. 1)
In materia di distanze legali tra costruzioni su fondi finitimi, il principio di prevenzione, previsto dagli artt. 874, 875, e 877 c.c., permette al confinante che costruisce per primo di edificare sia sul confine sia a distanza inferiore alla metā di quella prescritta per le costruzioni, salva la facoltā del vicino di costruire in aderenza o chiedere la comunione forzosa del muro. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il regolamento edilizio locale stabilisca una distanza tra fabbricati maggiore di quella prevista dallart. 873 c.c., purché non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine.