Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21791 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di distanze legali tra costruzioni su fondi finitimi, il principio di prevenzione, previsto dagli artt. 874, 875, e 877 c.c., permette al confinante che costruisce per primo di edificare sia sul confine sia a distanza inferiore alla metā di quella prescritta per le costruzioni, salva la facoltā del vicino di costruire in aderenza o chiedere la comunione forzosa del muro. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il regolamento edilizio locale stabilisca una distanza tra fabbricati maggiore di quella prevista dall’art. 873 c.c., purché non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.