(massima n. 1)
Le condizioni di legittimitą delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente - da individuarsi nell'inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalitą della stessa rispetto alla conformazione dell'assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio - operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali, solo entro tali limiti, possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze, in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444 del 1968.