Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4841 del 23 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 873 c.c. impone una distanza minima tra costruzioni su fondi finitimi, e ai regolamenti locali č lasciato di stabilire una distanza maggiore, ma non inferiore a quella prevista dalla legge statale.

(massima n. 2)

Il giudice deve disapplicare il regolamento comunale qualora sia in contrasto con la legge statale (in particolare con l'art. 873 c.c.), evitando cosė di violare le disposizioni codicistiche relative alle distanze tra costruzioni su fondi finitimi.

(massima n. 3)

La nozione di costruzione stabilita dall'art. 873 c.c., in relazione all'interesse tutelato, si riferisce ad un qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilitā o che emerga in modo sensibile dal suolo e che abbia l'idoneitā a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubritā del godimento della proprietā.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.