Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23040 del 28 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 873 cod. civ. non comprende né le opere completamente realizzate nel sottosuolo né i manufatti che non si elevino oltre il livello del suolo, non ricorrendo per le une o per gli altri la ragione giustificatrice della norma stessa, mentre il parziale interramento del manufatto rileva ai fini delle distanze allorché, oltre ad avere le caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione dal suolo, presenti un collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa.

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