Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18108 del 23 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli č proprio, i criteri seguiti per determinare l'entitā del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilitā della proprietā, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessitā delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.