(massima n. 1)
In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli č proprio, i criteri seguiti per determinare l'entitā del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilitā della proprietā, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessitā delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione.