(massima n. 1)
In tema di distanze legali, diversamente dal muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, che, per la parte che adempie alla sua specifica funzione, non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., devono invece ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente. Non è legittima, dunque, la sentenza che stabilisca che un terrapieno non è soggetto al rispetto delle distanze perché costituente un'opera di modeste dimensioni con funzioni sostanzialmente ornamentali, senza verificare se è opera dell'uomo e se adempie alla specifica funzione di sostegno e contenimento.