Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8283 del 27 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La distinzione tra norme integrative del codice civile, la cui violazione attribuisce al danneggiato il diritto alla demolizione, e norme non integrative la cui violazione non attribuisce un tale diritto, riguarda soltanto la disciplina dettata per regolare la distanza fra le costruzioni e non anche l'esercizio del diritto di veduta che ha natura giuridica e contenuto precettivo diverso. Pertanto ove quest'ultimo diritto venga violato, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato.

(massima n. 2)

L'obbligo di mantenere la distanza delle costruzioni dalle vedute ha natura assoluta e va osservato anche quando l'erigenda costruzione non sia tale da impedire di fatto l'esercizio della veduta, mentre una valutazione circa l'idoneità dell'opera ad ostacolare il diritto di veduta può venire in rilievo soltanto quando si intenda erigere un manufatto diverso da una costruzione in senso tecnico.

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