(massima n. 1)
In caso di violazione delle norme sulle distanze legali tra costruzioni, sull'altezza massima e sulla volumetria massima consentite, il danno per il proprietario confinante non deve considerarsi in re ipsa. La presunzione di danno basata sulla violazione delle norme non esonera l'attore dall'onere di allegazione di specifici pregiudizi subiti, anche mediante nozioni di fatto della comune esperienza. Il danno risarcibile riguarda la specifica perdita di possibilitą di godimento del diritto di proprietą come conseguenza immediata e diretta della violazione e non la cosa in sé.