(massima n. 1)
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilitą e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietą con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilitą ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di prioritą dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceitą del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c..