(massima n. 1)
Il danno patrimoniale derivante da immissioni intollerabili non richiede la prova di aver cercato e perduto concrete occasioni locatizie o di aver sostenuto spese per una soluzione abitativa diversa. È sufficiente dimostrare che le immissioni hanno compromesso il valore locatizio e la vivibilità dell'immobile. La liquidazione equitativa del danno può essere parametrata al valore locatizio degli immobili di simili caratteristiche.