Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19806 del 17 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilitą - integra un indennizzo per un'attivitą lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o pił delle possibilitą di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrerente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell'inizio di operativitą dell'opera pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. - affermando l'inapplicabilitą, ai fini della decorrenza della prescrizione, del diverso termine prescrizionale relativo all'azione di risarcimento dei danni da immissioni e della nozione di illecito permanente, alle stesse collegata - ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato la prescrizione del diritto all'indennizzo del proprietario di un immobile per il pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni di rumori prodotti dall'intenso traffico veicolare su una tangenziale, computando la decorrenza del termine decennale dall'apertura della strada al pubblico transito).

(massima n. 2)

La distinzione tra il risarcimento del danno per immissioni illecite ai sensi dell'art. 844 c.c. e l'indennizzo per attivitą lecita ex art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001 impone l'applicazione di termini di prescrizione differenti: il risarcimento per illecito permanente non č soggetto a prescrizione, mentre l'indennizzo per attivitą lecita č soggetto a prescrizione decennale.

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