Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 18472 del 5 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di immissioni inquinanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l'attore ha domandato la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinanti, nonché il risarcimento dei danni alla proprietà, all'attività, all'immagine e alla salute, senza che assuma rilievo la previsione del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante la possibilità di un intervento da parte della P.A. per l'eliminazione della situazione dannosa, trattandosi di un accrescimento dei livelli di tutela, che non può conseguentemente comportare un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi.

(massima n. 2)

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da un avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale esso deve essere dichiarato inammissibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché le procure rilasciate dalle ricorrenti avevano carattere generale, in quanto conferivano agli avvocati l'incarico di difendere la società in qualsiasi procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali, e, inoltre, in ragione dello scarto temporale di oltre un anno tra la data di rilascio delle procure e l'inizio della causa di merito, tale da escludere il collegamento tra i mandati e le attività svolte dai difensori col regolamento di giurisdizione).

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