(massima n. 1)
L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilitā - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo; tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilitā comportino la necessitā di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, cosė come č privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non č in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.