(massima n. 1)
L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimitą delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e nulla vieta che, potendo essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilitą aquiliana ex art. 2043 c.c., quale volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato, essa possa essere diretta contro il medesimo soggetto se allo stesso sia imputabile la condotta.