Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13701 del 18 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio di accessione di cui agli articoli 840 e 934 cod. civ. opera come modo di acquisto a titolo originario della proprietà dal momento dell'incorporazione alla cosa principale con priorità rispetto all'usucapione quando il manufatto realizzato sotto, o sopra il suolo, sia ab origine nel possesso del soggetto proprietario del suolo medesimo, risultando ammissibile, invece, il modo di acquisto a titolo originario dell'usucapione quando il manufatto, dotato di una propria autonomia sotto il profilo materiale, funzionale ed economico, sia invece dal momento della sua realizzazione nel possesso uti dominus per il tempo necessario di un soggetto diverso dal proprietario del suolo.

(massima n. 2)

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti, o addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente.

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