Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5407 del 29 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'opposizione alla stima dell'indennità non dà corso ad un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa ed è diretto a stabilire il "quantum" dell'indennità effettivamente dovuto. Tuttavia, tale giudizio deve rispettare i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

(massima n. 2)

Nel giudizio di opposizione alla stima in materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudice non può determinare un importo minore dell'indennità rispetto a quello richiesto dall'espropriante, salvo che quest'ultimo abbia formulato una domanda riconvenzionale al riguardo.

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