(massima n. 1)
In base all'art. 71 del D.P.R. n. 1880/1942, vigente alla data della vendita dei loculi dell'1.7.1973, il diritto d'uso dei loculi poteva essere trasferito a terzi dal concessionario senza violare gli artt. 822, 823 e 824 c.c.; l'art. 94 del D.P.R. n. 803/1975 non era ancora in vigore ed evidentemente non può inficiare i contratti conclusi precedentemente.