Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4606 del 21 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine; la mancanza della concreta destinazione a finalitą pubblicistiche deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilitą.

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