(massima n. 2)
Solo la controversia instaurata dal proprietario contro il possessore diretta a ottenere il recupero del possesso interrompe il possesso ad usucapionem; non rileva invece ai fini dell'interruzione del termine per l'usucapione un giudizio avente ad oggetto la demanialità dei beni coinvolgento altri soggetti diversamente dal possessore stesso.