(massima n. 1)
Le agevolazioni per l'acquisto di abitazione principale si applicano anche al bene qualificabile come pertinenza di esso ai sensi dell'art. 817 c.c. a prescindere dalla qualificazione catastale. È stata pertanto confermata l'equipollenza tra la nozione civilistica di pertinenza di cui all'art. 817 c.c. e quella rilevante ai fini fiscali per le agevolazioni sull'acquisto della prima casa, come specificato nella nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86. La Corte ha chiarito che l'inclusione delle unità immobiliari nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 come pertinenze, con la limitazione a una per categoria, non modifica la definizione fiscale di pertinenza rispetto a quella civilistica. La presenza di un giardino in un mappale separato e con superficie maggiore non è rilevante ai fini fiscali, purché soddisfi i requisiti oggettivi (destinazione a servizio o ornamento) e soggettivi (volontà del proprietario) per qualificarsi come pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c.