Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 2351 del 24 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le agevolazioni per l'acquisto di abitazione principale si applicano anche al bene qualificabile come pertinenza di esso ai sensi dell'art. 817 c.c. a prescindere dalla qualificazione catastale. È stata pertanto confermata l'equipollenza tra la nozione civilistica di pertinenza di cui all'art. 817 c.c. e quella rilevante ai fini fiscali per le agevolazioni sull'acquisto della prima casa, come specificato nella nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86. La Corte ha chiarito che l'inclusione delle unità immobiliari nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 come pertinenze, con la limitazione a una per categoria, non modifica la definizione fiscale di pertinenza rispetto a quella civilistica. La presenza di un giardino in un mappale separato e con superficie maggiore non è rilevante ai fini fiscali, purché soddisfi i requisiti oggettivi (destinazione a servizio o ornamento) e soggettivi (volontà del proprietario) per qualificarsi come pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c.

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