(massima n. 1)
La natura pertinenziale di un'area non č incompatibile con il carattere edificabile di quest'ultima, potendo coesistere le due destinazioni e qualificazioni giuridiche. La natura pertinenziale esclude l'autonomo assoggettamento ad ICI D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ex art. 2, solo quando l'area edificabile venga fatta oggetto di una destinazione oggettiva e funzionale di servizio non revocabile ad libitum, ma tale da modificare lo stato dei luoghi escludendone stabilmente l'edificazione. In tema di ICI, quindi, č possibile la coesistenza, nello stesso suolo, della pertinenzialitā ad altro immobile - che ne esclude l'autonoma tassabilitā ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, - e della edificabilitā; l'asservimento pertinenziale - la cui prova incombe sul contribuente - ricorre, peraltro, ove il bene non sia semplicemente posto al servizio od ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo ed oggettivo) e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l'elusione del precetto che impone la tassazione per la natura reale del cespite.