(massima n. 1)
Le torri su cui sono installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle), unitamente alle relative opere di fondazione, rappresentano opere annoverabili nel genere delle "costruzioni", sulla scorta dei caratteri della stabilità, solidità e consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo ex art. 812 c.c., non costituendo navicella, rotore e pale elementi a sé stanti, bensì componenti dell'unico impianto eolico infisso stabilmente al suolo, con conseguente applicabilità dell'art. 1669 c.c. all'appalto per la loro installazione.