(massima n. 1)
In un giudizio di divisione dei beni comuni, ai sensi dell'art. 784 cod. civ., č indispensabile la partecipazione di tutti i condividenti, i quali conservano la qualitą di litisconsorti necessari in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attivitą e dal comportamento processuale di ciascuna parte.