(massima n. 1)
L'erede č chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell'estinto, ma, altresė, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale. In forza degli artt. 752 e ss c.c. e per espressa previsione dell'art. 65, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'erede risponde in solido col dante causa delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si č verificato anteriormente alla morte di quest'ultimo.