(massima n. 1)
La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e quindi un asse da dividere; se l'asse č stato esaurito con donazioni o legati, non vi č luogo a divisione né a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione. Tale principio si estende anche all'ipotesi in cui la comunione sia impedita dalla divisione testamentaria ex art. 734 c.c.