(massima n. 1)
Il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione, e nell'esercizio di tale potere discrezionale egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata, pervenendo quindi ad assegnare ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell'art. 727 c.c.