Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27602 del 24 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione, e nell'esercizio di tale potere discrezionale egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata, pervenendo quindi ad assegnare ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell'art. 727 c.c.

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