(massima n. 1)
In caso di comproprietà di un bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito, poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà.