Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12662 del 13 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di comproprietà di un bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito, poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà.

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