(massima n. 1)
L'accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilitą di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo della concreta possibilitą di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valore economico, cosģ da poter attribuire a ciascun condividente un'entitą autonoma e funzionale, valutando la fattibilitą dell'intervento edilizio necessario per la divisione in relazione alle caratteristiche del bene e la compatibilitą con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali.