(massima n. 1)
Il giudizio di divisione, in quanto volto ad accertare un diritto comune a tutte le parti in causa su determinati beni, presuppone l'appartenenza di quest'ultimi alla comunione; appartenenza che deve sussistere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che abbiano perso il carattere della proprietą comune, per essere stati oggetto di acquisto da parte di un terzo nel corso del giudizio.