Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 231 del 4 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La pubblicazione del testamento olografo, seppure non sia configurabile come un requisito di validitā o di efficacia, č atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione. Ne consegue che colui il quale - avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie - si trovi nell'impossibilitā di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilitā del documento non sia espressione e conseguenza della volontā di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento.

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