Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30221 del 31 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di successione mortis causa, nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validitā del testamento č che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontā in presenza dei testi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, essendo rimasto accertato che, prima della redazione della scheda testamentaria da parte della notaia, vi era stata un'interlocuzione con la testatrice, la cui mutata volontā, rispetto alla fase precedente, era stata poi documentata nel verbale di redazione del testamento pubblico).

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