Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5439 del 22 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Posto che contestazione della valutazione svolta dal notaio circa la capacitą del testatore non richiede la querela di falso, laddove una condizione di incapacitą, dovuta a una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente causa di un deterioramento cognitivo globale, cronico e generalmente irreversibile, sia accertata in due determinati periodi prossimi nel tempo, lo stato di incapacitą si deve presumere iuris tantum durante il periodo intermedio tra i due accertamenti.

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