Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4696 del 20 dicembre 1976

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, salvo che fornisca la specifica prova che il danno ed il conseguente inadempimento siano dovuti ad un evento a lui non imputabile o a caso fortuito. Dal rigore con cui è disciplinata tale responsabilità, basata sui principi del receptum, si desume che il vettore risponde anche del danno che, pur non essendo da lui materialmente cagionato, sia comunque ricollegabile alla sua negligenza o alla non puntuale adempienza. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto la responsabilità del vettore, per avere omesso di richiedere la proroga di validità della bolletta di legittimazione di una partita di caffè, ai sensi dell'art. 4, L. 26 maggio 1966, n. 344, con il conseguente sequestro della merce da parte della finanza e, nelle more del procedimento penale, la successiva perdita per avaria della stessa merce. La Suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima).

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate. 

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