Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10456 del 22 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima è tassativo ed inderogabile ex art. 555, secondo comma, c.c. Può procedersi alla riduzione delle donazioni, dalla più recente alla più risalente, solo dopo avere ridotto tutte le disposizioni testamentarie ed avere verificato che tale riduzione non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario leso.

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