(massima n. 1)
La rinuncia al legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili necessita della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, mentre, ove tale situazione non ricorra, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali, tuttavia, non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima.