(massima n. 1)
Nell'azione di divisione ereditaria č insita la petizione dell'ereditą, ove si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione in esso di beni sottratti da altro erede o da un terzo, tanto pił che la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietą dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno pił titolo per proseguire la loro detenzione.