(massima n. 1)
Il chiamato all'ereditą investito della nuda proprietą di un immobile, con l'occupazione di quest'ultimo esercita il possesso corrispondente alla nuda proprietą, secondo la definizione dell'art. 1140 c.c., ancorché sul medesimo cespite insista il possesso dell'usufruttuario generale dei beni ereditari, ed acquista, pertanto, la qualitą di erede in base al meccanismo di cui all'art. 485 c.c..