(massima n. 1)
Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'ereditā, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'ereditā quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'ereditā ed č, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione.