Cassazione civile Sez. II sentenza n. 34858 del 13 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell'attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l'irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell'evento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità di una donazione di quote societarie con clausola di premorienza del donante realizzata da un soggetto in fase di malattia terminale e al quale restavano solo pochi mesi di vita).

(massima n. 2)

In materia di patti successori, è legittima la donazione di quote sociali sottoposta a condizione sospensiva del donante affetto al momento di tale liberalità da una grave malattia in stato terminale, posto che nel caso di pecie, deve escludersi che le gravi ed irreversibili condizioni di salute del donatario rendessero la premorienza, seppur altamente probabile, certa, e così da essere assunta come certa dalle parti e venire a regolare, in violazione del disposto di cui all'art. 485 c.c., la futura successione del donatario.

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