(massima n. 1)
Non č affetta da alcun vizio la notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita all'amministratore di sostegno laddove, a seguito dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, sia venuta meno la capacitā processuale del beneficiario convenuto e si sia formato il giudicato interno sulla questione della perdita della capacitā di agire e di stare in giudizio del beneficiario e della necessitā della rappresentanza in giudizio da parte dell'amministratore di sostegno.