(massima n. 1)
La mera esistenza di una condizione di infermitā non č di per sé sufficiente per giustificare l'attivazione dell'amministrazione di sostegno; č necessario accertare anche l'impossibilitā della persona di provvedere ai propri interessi in modo autonomo o con il supporto di una rete di assistenza familiare ovvero professionale da essa individuata. In assenza di tale impossibilitā e di un pregiudizio concreto per la gestione dei propri interessi, non sussistono i presupposti per l'applicazione della misura di protezione.