Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5088 del 26 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La mera esistenza di una condizione di infermitā non č di per sé sufficiente per giustificare l'attivazione dell'amministrazione di sostegno; č necessario accertare anche l'impossibilitā della persona di provvedere ai propri interessi in modo autonomo o con il supporto di una rete di assistenza familiare ovvero professionale da essa individuata. In assenza di tale impossibilitā e di un pregiudizio concreto per la gestione dei propri interessi, non sussistono i presupposti per l'applicazione della misura di protezione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.