Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3753 del 12 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'amministrazione di sostegno si dispone per aiutare il beneficiario a gestire i propri interessi, nel rispetto - nei limiti del possibile - della sua volontą, specie se manifestata con riferimento a diritti personalissimi.

(massima n. 2)

La necessitą di mantenere il beneficiario in una struttura ove non vi sia ragioni di cura imprescindibili dovrą essere attentamente valutata dal giudice tutelare, soprattutto ove vi sia una famiglia disposta ad accoglierlo ed idonea alla cura e ove in tal senso sia stata espressa la volontą dello stesso beneficiario.

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