Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3600 del 8 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non č preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontā, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta.

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