(massima n. 1)
Con riguardo al minore straniero non accompagnato, presente temporaneamente sul territorio nazionale, al quale il Console abbia nominato un tutore internazionale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015), in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore la competenza alla nomina del curatore speciale spetta in primo luogo al Console; ove il Console non provveda, oppure la nomina non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ex art. 23 della Convenzione cit., la competenza spetta in via sussidiaria al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari e interessi; se, ancora, il giudice tutelare č investito di simile richiesta e sussiste una nomina consolare di cui nessuna delle parti ha chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice č legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilitā nell'ordinamento italiano del provvedimento consolare; la competenza spetta invece al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, qualora il conflitto si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.