Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3147 del 12 maggio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il vettore assuma con il mittente — a tutela di uno specifico interesse dello stesso, antagonistico rispetto a quello del destinatario una particolare obbligazione, diversa ed autonoma rispetto a quelle derivanti dal contratto di trasporto, ancorché con questo funzionalmente collegata, essa non può considerarsi trasferita al destinatario a seguito dell'emissione e della girata della polizza di carico, ma permane a vantaggio del mittente che, di conseguenza, è legittimato ad agire per il risarcimento del danno sofferto per l'inesatto adempimento dell'obbligazione medesima da parte del vettore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.