(massima n. 1)
In caso di affido esclusivo del figlio ad uno dei genitori, per ottenere il passaporto del minore non č necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 3, e 337-quater, comma 3, c.c., il rilascio del passaporto non rientra nell'ambito delle decisioni di maggior interesse per i figli, che, salva una diversa decisione del giudice, sono comunque riconducibili ad entrambi i genitori.