(massima n. 1)
In tema di divorzio, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ne consegue che il trasferimento del figlio minore in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del genitore non collocatario non può non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore col minore.