Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11122 del 24 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il pił idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalitą del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacitą del padre o della madre di crescere ed educare il figlio.

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