(massima n. 1)
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il pił idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalitą del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacitą del padre o della madre di crescere ed educare il figlio.